IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sulla richiesta, ritualmente
proposta  dalla  questura  di  Trieste  in  data  6 agosto  2002,  di
convalida  del  decreto  n. 799/2002  d.d.  6 agosto 2002, con cui e'
stata   disposta  l'espulsione  con  accompagnamento  immediato  alla
frontiera del signor Toska Laurenc.
    In  data  4  agosto  2002  personale della polizia ferroviaria di
Trieste   rintracciava  nella  stazione  del  capoluogo  giuliano  il
cittadino  albanese  Toska  Laurenc, che risultava privo di documenti
validi per l'ingresso ed il soggiorno in Italia.
    Lo stesso dichiarava di essere entrato clandestinamente in Italia
circa  un  anno  fa, di aver svolto saltuarie attivita' lavorative in
diverse  citta'  italiane,  di  dimorare  attualmente a S. Giorgio di
Nogaro  e  di  lavorare  presso  la  societa' "New Edil", che avrebbe
presentato   le  pratiche  per  chiedere  l'autorizzazione  alla  sua
assunzione (v. annotazione della Polfer dd. 6 agosto 2002).
    Dopo  aver  sottoposto  il  Toska a rilievi fotodattiloscopici ed
aver ottenuto il nulla-osta all'espulsione della locale procura della
Repubblica,  alle  ore 12,36 del 6 agosto 2002 la questura di Trieste
trasmetteva  via fax a questo tribunale la richiesta di convalida del
provvedimento  di  accompagnamento coatto alla frontiera, che sarebbe
stato  materialmente eseguito alle ore 13 del medesimo giorno tramite
imbarco  allo  scalo  marittimo di Trieste sulla nave in partenza per
l'Albania.
    Soltanto  alle ore 13,35, quindi successivamente all'ora prevista
per  il  rimpatrio  forzato,  la  questura di Trieste inviava via fax
l'annotazione   della  polizia  ferroviaria  di  Trieste,  che  aveva
determinato l'avvio del procedimento amministrativo di espulsione.
    L'art. 13,  comma  5-bis,  del  d.lgs.  n. 286/1998  introduce un
meccanismo  di  tutela meramente formale in quanto non prevede che lo
straniero  possa  permanere  sul  territorio dello Stato, evitando di
essere  immediatamente  espulso, sino alla notifica del provvedimento
motivato del tribunale.
    L'art. 13  della  Costituzione,  nella lettura datane dalla Corte
costituzionale  con la sentenza n. 105/2001, prevede che il controllo
da   parte   dell'autorita'   giudiziaria  dei  provvedimenti  emessi
dall'autorita'   di   polizia  condizioni  la  esecutivita'  di  tali
provvedimenti,  con  la  conseguenza  che  il  diniego  di  convalida
escluderebbe    la   possibilita'   di   eseguire   il   decreto   di
accompagnamento immediato.
    Il  procedimento  di  convalida  disciplinato dall'art. 13, comma
5-bis,  del  d.lgs.  n. 286/1998 non condiziona invece l'esecutivita'
della  misura limitativa della liberta' personale, con la conseguenza
che  un  eventuale  provvedimento  di  diniego  della  convalida  non
ripristinerebbe  la  situazione  di  fatto  preesistente  al  decreto
dell'autorita' di polizia.
    Un  secondo  dubbio  di costituzionalita' della disposizione, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, concerne la evidente e, ad
avviso   del  tribunale,  ingiustificata  disparita'  di  trattamento
rispetto  alla  situazione, sostanzialmente identica, dello straniero
nei  cui confronti non sia possibile eseguire l'espulsione immediata,
con  il  conseguente  tratteninento  dello  stesso  in  un  centro di
permanenza temporanea ai sensi dell'art. l4, d.lgs. n. 286/1998.
    Infatti   l'art. 14   del   testo   unico,   nell'interpretazione
costituzionalmente corretta effettuata dalla Corte costituzionale con
la   sentenza   n. 105/2001,   stabilisce   che   la   convalida  del
provvedimento  di  trattenimento  nel CPT investe anche il decreto di
espulsione  con  accompagnamento  immediato alla frontiera, di cui al
precedente   art. 13,   sicche'  il  diniego  di  convalida  viene  a
travolgere,  insieme  al  trattenimento,  anche  il  provvedimento di
accompagnamento  alla  frontiera a mezzo della forza pubblica, con la
conseguente impossibilita' di darvi esecuzione.
    Un altro profilo di ingiustificata disparita' di trattamento puo'
ravvisarsi  nella  mancata  previsione,  da parte dell'art. 13, comma
5-bis,   del   d.lgs.   n. 286/1998,   del   meccanismo   contemplato
dall'art. 14,  comma  4,  che  richiama  il procedimento in camera di
consiglio  di  cui  agli  artt. 737 e segg. c.p.c e stabilisce che il
giudice provveda dopo aver sentito l'interessato.
    La  procedura  disciplinata  dall'art. 737  c.p.c.  contempla  la
possibilita'  per  il  giudice della convalida di esercitare i poteri
d'ufficio  anche  attraverso  l'acquisizione di sommarie informazioni
utili  alla decisione, laddove il procedimento previsto dall'art. 13,
comma  5-bis,  del  testo  unico  si riduce ad un controllo meramente
cartaceo    e   formale   del   provvedimento   di   espulsione   con
accompagnamento  coattivo, senza alcuna reale garanzia a tutela della
liberta' personale e del principio dell'habeas corpus.
    L'assenza  delle  garanzie  sopra ricordate non puo' non incidere
anche  sull'effettivo  esercizio del diritto di difesa da parte dello
straniero  raggiunto dal provvedimento di espulsione, che viene messo
nell'impossibilita'   di   fornire   eventuali   informazioni   utili
all'approfondimento  istruttorio  e di spiegare le sue ragioni, anche
con  l'assistenza  della  difesa  tecnica, con conseguente, possibile
violazione dell'art. 24 della Costituzione.
    Un  ultimo  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  riguarda la
compatibilita'   della  procedura  disciplinata  dall'art. 13,  comma
5-bis, con il principio del "giusto processo" affermato dall'art. 111
della  Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale
23 novembre 1999 n. 2.
    Infatti  l'assenza  di  qualunque  forma  di  contradditorio,  la
mancanza  dell'assistenza  di  un difensore e l'impossibilita' per lo
straniero  di  dedurre  prove  a suo favore, pongono la convalida ivi
prevista  al di sotto degli standards minimi del "dovuto processo sui
diritti",  con  la  inevitabile  impossibilita'  per  il  giudice  di
compiere  una  verifica  piena  ed  effettiva  della legittimita' del
provvedimento sottoposto al suo vaglio.
    La  questione  prospettata,  oltre  a  essere  non manifestamente
infondata,  appare  rilevante  nel  procedimento  in  corso in quanto
attiene  alle  modalita'  della  convalida della misura sottoposta al
controllo di questo tribunale, misura che oltretutto viene eseguita a
pochi  minuti  di  distanza  dalla  comunicazione  al tribunale della
richiesta di convalida da parte del questore.